Quando una “riappacificazione” non basta: il recente orientamento della Cassazione sui rapporti tra vittima e autore del reato
Qualorasi verta in tema di delitti contro la famiglia e contro la persona, chesi perpetrano all’internodirelazionifamiliario trapersonelegatedarapportidi convivenza more uxorio, od altri legami “stretti” cosa accade realmente sel’autoredelreatoelapersonaoffesa si “riappacifichino”. Quell’apparente“ritornoallanormalità”, invece,puònasconderedinamichemoltopiù complesse e dolorose?
La Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, con la sentenza n. 1577 del 14 novembre2025(depositatail14gennaio2026),harecentementeaffrontato la questione,fornendoindicazioniimportantisullavalutazionedei rapportidopofattidiviolenzaomaltrattamenti.
Perchéquestasentenzaèimportante
Nel processo penale, quando si verta circa l’applicazione di misure cautelari (oppure, di divieto di avvicinamento, allontanamentodallacasafamiliare o di altro tipo),una delle problematiche strettamente connesse è valutare se vi sia ancora un rischio reale per la persona offesa e di una perdurante esposizione alla condotta abusante.
Sovente cisiimbatteinsituazioniincui,dopoaccusedimaltrattamenti oviolenza,lepartisembranoessersiriavvicinate,inalcuni casi, ciò poteva essere interpretato come un possibile segnale che “il peggio fosse passato”.
Tuttavia, la Suprema Corte di Cassazione con un recente orientamento ha stabilito che non debba esservi un’interpretazioneautomatica:ilsemplicefattochecisiaunaripresadei rapportinonpuòessereconsideratodiperséprovacheilpericolosiacessato.
CosahaaffermatoconcretamentelaCorte
Secondoigiudicidilegittimità:
la“riappacificazione”travittimaeautoredelreatononhaunsignificato giuridicounivocoenonpuòesserericondottaautomaticamenteadunindicedi cessazione del rischio. Può significare molte cose, anche opposte tra loro.
inalcunicasi,ilriavvicinamentopuòderivaredapressioni, condizionamenti psicologici o dinamiche complesse tipiche di relazioniabusive.Puòrappresentare,cioè,uneffettopropriodella situazionedisoggezioneincuilavittimasitrova,enonunrealeritornoa relazioni sane.
nonesistono“massimediesperienza”valideinastrattopertuttele situazioni: ogni caso va guardato nella sua specificità, con una valutazione attenta e concreta delle circostanze.
ilgiudicedevecontinuareadapplicarelenormaliregoledivalutazione delle prove, come previsto dal Codice di Procedura Penale, senza semplificazioni o automatismi.
laConvenzionediIstanbul(ratificatainItaliaconLeggen.77del27 giugno2013),chemiraagarantireprotezionerealeallevittimediviolenza domestica e di genere.
Dunque, qualora si verta in materia diviolenzafamiliareodigenere,è essenzialeunavalutazionecircostanziatadelledinamicherelazionali,senza affidarsi a schemi rigidamente prefissati.
Per le vittime:
Nonbisognasentirsiobbligatea“dareperscontato”unpercorsodipace e di perdono, solo perché c’è stato un contatto con chi ha commesso il reato. Una ripresa dei rapportipuòesseresincera,mapuòanchederivaredaricattiemotivio pressioni difficili da riconoscere da soli.
Per il Giudice:
Non basta constatare che le parti si parlano o si incontrano; deve esserci un quadroprobatoriosolidochedimostricheilrischiodireiterazionedelreatoè veramente venuto meno.
Perchiviveohavissutorelazionidifficili:
È un richiamo a non sottovalutare la complessità dei rapporti ed a cercare sempreilsupportodiprofessionisti— Forze dell’Ordine, legali,psicologi,servizidisupportoalle vittime — per comprendere cosa sta realmente accadendo.