16.02.2026

Quando una “riappacificazione” non basta: il recente orientamento della Cassazione sui rapporti tra vittima e autore del reato

Qualora si verta in tema di delitti contro la famiglia e contro la persona, che si perpetrano all’interno di relazioni familiari o tra persone legate da rapporti di convivenza more uxorio, od altri legami “stretti” cosa accade realmente se l’autore del reato e la persona offesa si “riappacifichino”.  Quell’apparente “ritorno alla normalità”, invece, può nascondere dinamiche molto più complesse e dolorose?

La Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, con la sentenza n. 1577 del 14 novembre 2025 (depositata il 14 gennaio 2026), ha recentemente affrontato la questione, fornendo indicazioni importanti sulla valutazione dei rapporti dopo fatti di violenza o maltrattamenti.

 

Perché questa sentenza è importante

Nel processo penale, quando si verta circa l’applicazione di misure cautelari (oppure, di divieto di avvicinamento, allontanamento dalla casa familiare o di altro tipo), una delle problematiche strettamente connesse è valutare se vi sia ancora un rischio reale per la persona offesa e di una perdurante esposizione alla condotta abusante.

Sovente ci si imbatte in situazioni in cui, dopo accuse di maltrattamenti o violenza, le parti sembrano essersi riavvicinate, in alcuni casi, ciò poteva essere  interpretato come un possibile segnale che “il peggio fosse passato”.

Tuttavia, la Suprema Corte di Cassazione con un recente orientamento ha stabilito che non debba esservi un’interpretazione automatica: il semplice fatto che ci sia una ripresa dei rapporti non può essere considerato di per prova che il pericolo sia cessato.

 

Cosa ha affermato concretamente la Corte

 

Secondo i giudici di legittimità:

la “riappacificazione” tra vittima e autore del reato non ha un significato giuridico univoco e non può essere ricondotta automaticamente ad un indice di cessazione del rischio. Può significare molte cose, anche opposte tra loro.

  • in alcuni casi, il riavvicinamento può derivare da pressioni, condizionamenti psicologici o dinamiche complesse tipiche di relazioni abusive. Può rappresentare, cioè, un effetto proprio della situazione di soggezione in cui la vittima si trova, e non un reale ritorno a relazioni sane.
  • non esistono “massime di esperienza” valide in astratto per tutte le situazioni: ogni caso va guardato nella sua specificità, con una valutazione attenta e concreta delle circostanze.
  • il giudice deve continuare ad applicare le normali regole di valutazione delle prove, come previsto dal Codice di Procedura Penale, senza semplificazioni o automatismi.

 

La Corte di Cassazione richiama anche fonti mutuabili dall’ ordinamento sovranazionali, come:

  • la Direttiva UE 2024/1385 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
  • la Convenzione di Istanbul (ratificata in Italia con Legge n. 77 del 27 giugno 2013), che mira a garantire protezione reale alle vittime di violenza domestica e di genere.

Dunque, qualora si verta in materia  di violenza familiare o di genere, è essenziale una valutazione circostanziata delle dinamiche relazionali, senza affidarsi a schemi rigidamente prefissati.

 

Per le vittime:

Non bisogna sentirsi obbligate a “dare per scontato” un percorso di pace e di perdono, solo perché c’è stato un contatto con chi ha commesso il reato. Una ripresa dei rapporti può essere sincera, ma può anche derivare da ricatti emotivi o pressioni difficili da riconoscere da soli.

 

Per il Giudice:

Non basta constatare che le parti si parlano o si incontrano; deve esserci un quadro probatorio solido che dimostri che il rischio di reiterazione del reato è veramente venuto meno.

Per chi vive o ha vissuto relazioni difficili:

È un richiamo a non sottovalutare la complessità dei rapporti ed a cercare sempre il supporto di professionisti Forze dell’Ordine, legali, psicologi, servizi di supporto alle vittime — per comprendere cosa sta realmente accadendo.

 

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1577/2025, stabilisce che:

  • la semplice “riappacificazione” tra vittima e autore di reato non è un indicatore automatico di cessazione del rischio;
  • ogni caso va valutato con attenzione, alla luce delle prove e del contesto specifico;
  • bisogna considerare dinamiche psicologiche, relazionali e normative con

serietà e delicatezza.

Pertanto, nella sfera dei reati contro la famiglia e contro la persona, le relazioni umane non si prestano a facili generalizzazioni. Ogni storia merita di essere ascoltata e valutata con rigore, equilibrio e profonda umanità.

Avv. Giovanna Sica

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