In questo articolo mettero’ in evidenza la differenza di trattamento, in caso di successione, tra la posizione del coniuge divorziato e quello separato, con cenni, fondamentali, al caso in cui il coniuge defunto sia titolare del diritto al trattamento di fine rapporto o di trattamenti pensionistici.
Successione e separazione dei coniugi
Se la coppia sottoscrive un accordo di separazione consensuale o si separa attraverso un procedimento giudiziale (comunemente noto come separazione giudiziale) senza che il giudice assegni l'addebito a nessuno dei coniugi, in ipotesi di decesso di uno dei coniugi prima del divorzio senza testamento, l'altro coniuge erediterebbe il patrimonio defunto secondo le disposizioni vigenti, e dunque, concorrendo con eventuali figli.
In pratica, l'ex coniuge separato acquisirebbe gli stessi diritti successori del coniuge non separato, comportando un'estensione simile a un'accettazione retroattiva del matrimonio.
Pertanto, il coniuge sopravvissuto, sempre che non gli sia stato imputato l'addebito della separazione mediante una regolare sentenza giudiziale, può rivendicare i suoi diritti come erede.
Nel caso in cui la coppia non abbia prole, egli assumerebbe la qualifica di erede universale.
Diversa è la situazione qualora il coniuge sopravvissuto sia stato giudicato responsabile della separazione, ovvero ha ottenuto dal Tribunale l'addebito tramite una sentenza passata in giudicato.
In tal caso, egli perde i diritti successori nei confronti del defunto coniuge. Concretamente, non avrà alcun diritto a ereditare o a acquisire una porzione del patrimonio del coniuge defunto.
Tuttavia, se al momento dell'apertura della successione il coniuge superstite beneficiava di alimenti a carico del coniuge deceduto, avrà diritto a un assegno vitalizio.
L'assegno vitalizio in questione viene calcolato in base al patrimonio ereditario, alla posizione e al numero degli eredi legittimi, incidendo esclusivamente sulla parte di eredità disponibile e non eccedendo l'ammontare dell'assegno alimentare precedentemente ricevuto.
Questa regolamentazione si estende anche nel caso in cui la separazione sia stata attribuita a entrambi i coniugi.
Nel caso in cui il coniuge defunto fosse un lavoratore e avesse accumulato il Trattamento di Fine Rapporto (TFR), tale somma deve essere erogata ai suoi parenti, tra cui rientra anche l'ex coniuge separato, concorrendo con i figli e, qualora conviventi a carico del lavoratore, i parenti fino al terzo grado di parentela e gli affini fino al secondo grado.
La pensione di reversibilità è attribuita di diritto al coniuge separato, anche nel caso in cui egli abbia rinunciato all'eredità dell'ex coniuge, soprattutto se si verificano circostanze in cui i debiti contratti dall'ex coniuge superano l'attivo patrimoniale.
Successione e divorzio dei coniugi
Il divorzio estingue integralmente ogni diritto successorio.
In seguito al divorzio, il diritto di ereditare dell'ex coniuge si estingue completamente. Di conseguenza, nessuna porzione del patrimonio è destinata al coniuge divorziato, in contrasto con quanto avviene nel caso della separazione.
Tale circostanza permane, indipendentemente dal divorzio con o senza addebito.
Il coniuge superstite può richiedere unicamente un assegno periodico agli altri eredi qualora si trovi in una situazione economica particolarmente difficile. In dettaglio, nel caso di decesso di uno dei coniugi divorziati, il coniuge sopravvissuto ha la facoltà di rivolgersi al tribunale per richiedere il riconoscimento di un assegno periodico a suo favore, sostenuto dall'eredità
Per richiedere tale assegno, il coniuge superstite deve essere beneficiario di un assegno di divorzio e trovarsi in una situazione di bisogno economico. La Corte di Cassazione interpreta questa condizione come una reale carenza di mezzi finanziari sufficienti per coprire le necessità essenziali o fondamentali della vita.
Si tratta di un assegno di natura assistenziale, evidenziato dal richiamo allo stato di bisogno. In base a questa interpretazione, l'assegno non viene concesso al coniuge che già riceve un trattamento pensionistico minimo o a chi beneficia di una quota della pensione di reversibilità.
Nessun importo è dovuto se gli obblighi economici sono stati soddisfatti in passato tramite un pagamento unico, noto come pagamento "una tantum".
Per quanto riguarda il TFR se, al momento del decesso dell'ex coniuge, il coniuge superstite era ancora beneficiario dell'assegno di divorzio e non aveva contratto un nuovo matrimonio, ha il diritto a ottenere una quota del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) spettante agli eredi.
Questa quota equivale al 40% dell'indennità totale relativa agli anni in cui il rapporto di lavoro coincideva con il periodo di matrimonio.
Tale percentuale spetta solo se :
- Il divorzio è stato pronunciato o il procedimento di divorzio era stato avviato prima della morte del coniuge;
- Il coniuge che richiede il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) è beneficiario di un assegno di divorzio periodico, cioè non ha ricevuto un pagamento in un'unica soluzione;
- Il coniuge che rivendica i diritti sul TFR non si è risposato.
Per quanto, infine concerne la pensione di reversibilità, il coniuge divorziato può godere della pensione di reversibilità che spetta agli eredi dell'ex coniuge, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti circostanze:
- Il coniuge defunto deve aver raggiunto i requisiti di assicurazione e contribuzione stabiliti dalla legge;
- L'inizio del rapporto assicurativo dell'assicurato o del pensionato deve precedere la data in cui è stata emessa la sentenza che decreta lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- Il coniuge divorziato deve percepire l'assegno divorzile in virtù di una sentenza emessa dal tribunale;
- Il coniuge divorziato sopravvissuto non deve essersi risposato. Infatti, nel caso in cui il coniuge divorziato si risposi, sarà escluso dal diritto alla pensione, anche se al momento del decesso del pensionato o dell'assicurato il nuovo matrimonio risultasse sciolto a seguito del decesso o del divorzio del coniuge.
Qualora l'ex coniuge deceduto si sia risposato, la pensione sarà spettante sia al coniuge divorziato che al coniuge superstite, a condizione che entrambi soddisfino i requisiti richiesti. Se, oltre al coniuge superstite, vi sono altri coniugi divorziati aventi diritto, la pensione verrà suddivisa tra di essi. La divisione delle quote dell'unico trattamento sarà stabilita dal Tribunale, tenendo conto della durata legale dei rispettivi matrimoni.
Tuttavia, il "criterio temporale" nella ripartizione delle quote, pur essendo necessario e rilevante, non è l'unico considerato, poiché è possibile applicare correttivi di carattere equitativo a discrezione. Tra questi, riveste particolare importanza l'importo dell'assegno percepito dal coniuge divorziato prima del decesso dell'ex coniuge.
Inoltre, sono considerate le circostanze e le condizioni dei soggetti coinvolti in questa situazione, con l'obiettivo di prevenire, ad esempio, la privazione da parte dell'ex coniuge dei mezzi essenziali per mantenere il tenore di vita che avrebbe dovuto essere garantito nel tempo dall'assegno di divorzio.
Nel caso di decesso o di nuovo matrimonio del coniuge superstite, il coniuge divorziato che detiene una quota della pensione per i superstiti ha diritto all'intero trattamento.
Allo stesso modo, l'intero trattamento deve essere corrisposto al coniuge superstite se il coniuge divorziato perde il diritto alla pensione di reversibilità.
Avv. Giovanna Sica
In questo articolo mettero’ in evidenza la differenza di trattamento, in caso di successione, tra la posizione del coniuge divorziato e quello separato, con cenni, fondamentali, al caso in cui il coniuge defunto sia titolare del diritto al trattamento di fine rapporto o di trattamenti pensionistici.
Successione e separazione dei coniugi
Se la coppia sottoscrive un accordo di separazione consensuale o si separa attraverso un procedimento giudiziale (comunemente noto come separazione giudiziale) senza che il giudice assegni l'addebito a nessuno dei coniugi, in ipotesi di decesso di uno dei coniugi prima del divorzio senza testamento, l'altro coniuge erediterebbe il patrimonio defunto secondo le disposizioni vigenti, e dunque, concorrendo con eventuali figli.
In pratica, l'ex coniuge separato acquisirebbe gli stessi diritti successori del coniuge non separato, comportando un'estensione simile a un'accettazione retroattiva del matrimonio.
Pertanto, il coniuge sopravvissuto, sempre che non gli sia stato imputato l'addebito della separazione mediante una regolare sentenza giudiziale, può rivendicare i suoi diritti come erede.
Nel caso in cui la coppia non abbia prole, egli assumerebbe la qualifica di erede universale.
Diversa è la situazione qualora il coniuge sopravvissuto sia stato giudicato responsabile della separazione, ovvero ha ottenuto dal tribunale l'addebito tramite una sentenza passata in giudicato (per esempio, per aver abbandonato la residenza coniugale, aver commesso adulterio, aver perpetrato violenze contro l'ex coniuge, ecc.).
In tal caso, egli perde i diritti successori nei confronti del defunto coniuge. Concretamente, non avrà alcun diritto a ereditare o a acquisire una porzione del patrimonio del coniuge defunto.
Tuttavia, se al momento dell'apertura della successione il coniuge superstite beneficiava di alimenti a carico del coniuge deceduto, avrà diritto a un assegno vitalizio.
L'assegno vitalizio in questione viene calcolato in base al patrimonio ereditario, alla posizione e al numero degli eredi legittimi, incidendo esclusivamente sulla parte di eredità disponibile e non eccedendo l'ammontare dell'assegno alimentare precedentemente ricevuto.
Questa regolamentazione si estende anche nel caso in cui la separazione sia stata attribuita a entrambi i coniugi.
Nel caso in cui il coniuge defunto fosse un lavoratore e avesse accumulato il Trattamento di Fine Rapporto (TFR), tale somma deve essere erogata ai suoi parenti, tra cui rientra anche l'ex coniuge separato, concorrendo con i figli e, qualora conviventi a carico del lavoratore, i parenti fino al terzo grado di parentela e gli affini fino al secondo grado.
La pensione di reversibilità è attribuita di diritto al coniuge separato, anche nel caso in cui egli abbia rinunciato all'eredità dell'ex coniuge, soprattutto se si verificano circostanze in cui i debiti contratti dall'ex coniuge superano l'attivo patrimoniale.
Successione e divorzio dei coniugi
Il divorzio estingue integralmente ogni diritto successorio.
In seguito al divorzio, il diritto di ereditare dell'ex coniuge si estingue completamente. Di conseguenza, nessuna porzione del patrimonio è destinata al coniuge divorziato, in contrasto con quanto avviene nel caso della separazione.
Tale circostanza permane, indipendentemente dal divorzio con o senza addebito.
Il coniuge superstite può richiedere unicamente un assegno periodico agli altri eredi qualora si trovi in una situazione economica particolarmente difficile. In dettaglio, nel caso di decesso di uno dei coniugi divorziati, il coniuge sopravvissuto ha la facoltà di rivolgersi al tribunale per richiedere il riconoscimento di un assegno periodico a suo favore, sostenuto dall'eredità
Per richiedere tale assegno, il coniuge superstite deve essere beneficiario di un assegno di divorzio e trovarsi in una situazione di bisogno economico. La Corte di Cassazione interpreta questa condizione come una reale carenza di mezzi finanziari sufficienti per coprire le necessità essenziali o fondamentali della vita.
Si tratta di un assegno di natura assistenziale, evidenziato dal richiamo allo stato di bisogno. In base a questa interpretazione, l'assegno non viene concesso al coniuge che già riceve un trattamento pensionistico minimo o a chi beneficia di una quota della pensione di reversibilità.
Nessun importo è dovuto se gli obblighi economici sono stati soddisfatti in passato tramite un pagamento unico, noto come pagamento "una tantum".
Per quanto riguarda il TFR se, al momento del decesso dell'ex coniuge, il coniuge superstite era ancora beneficiario dell'assegno di divorzio e non aveva contratto un nuovo matrimonio, ha il diritto a ottenere una quota del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) spettante agli eredi.
Questa quota equivale al 40% dell'indennità totale relativa agli anni in cui il rapporto di lavoro coincideva con il periodo di matrimonio.
Tale percentuale spetta solo se :
- Il divorzio è stato pronunciato o il procedimento di divorzio era stato avviato prima della morte del coniuge;
- Il coniuge che richiede il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) è beneficiario di un assegno di divorzio periodico, cioè non ha ricevuto un pagamento in un'unica soluzione;
- Il coniuge che rivendica i diritti sul TFR non si è risposato.
Per quanto, infine concerne la pensione di reversibilità, il coniuge divorziato può godere della pensione di reversibilità che spetta agli eredi dell'ex coniuge, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti circostanze:
- Il coniuge defunto deve aver raggiunto i requisiti di assicurazione e contribuzione stabiliti dalla legge;
- L'inizio del rapporto assicurativo dell'assicurato o del pensionato deve precedere la data in cui è stata emessa la sentenza che decreta lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- Il coniuge divorziato deve percepire l'assegno divorzile in virtù di una sentenza emessa dal tribunale;
- Il coniuge divorziato sopravvissuto non deve essersi risposato. Infatti, nel caso in cui il coniuge divorziato si risposi, sarà escluso dal diritto alla pensione, anche se al momento del decesso del pensionato o dell'assicurato il nuovo matrimonio risultasse sciolto a seguito del decesso o del divorzio del coniuge.
Qualora l'ex coniuge deceduto si sia risposato, la pensione sarà spettante sia al coniuge divorziato che al coniuge superstite, a condizione che entrambi soddisfino i requisiti richiesti. Se, oltre al coniuge superstite, vi sono altri coniugi divorziati aventi diritto, la pensione verrà suddivisa tra di essi. La divisione delle quote dell'unico trattamento sarà stabilita dal Tribunale, tenendo conto della durata legale dei rispettivi matrimoni.
Tuttavia, il "criterio temporale" nella ripartizione delle quote, pur essendo necessario e rilevante, non è l'unico considerato, poiché è possibile applicare correttivi di carattere equitativo a discrezione. Tra questi, riveste particolare importanza l'importo dell'assegno percepito dal coniuge divorziato prima del decesso dell'ex coniuge.
Inoltre, sono considerate le circostanze e le condizioni dei soggetti coinvolti in questa situazione, con l'obiettivo di prevenire, ad esempio, la privazione da parte dell'ex coniuge dei mezzi essenziali per mantenere il tenore di vita che avrebbe dovuto essere garantito nel tempo dall'assegno di divorzio.
Nel caso di decesso o di nuovo matrimonio del coniuge superstite, il coniuge divorziato che detiene una quota della pensione per i superstiti ha diritto all'intero trattamento.
Allo stesso modo, l'intero trattamento deve essere corrisposto al coniuge superstite se il coniuge divorziato perde il diritto alla pensione di reversibilità.
Avv. Giovanna Sica